Noi siamo pronti, Voi?
In parte già operativa e in pieno vigore da febbraio 2021.
Definiamo due concetti base espressi:
Crisi: stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza.
Insolvenza: inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni programmate.
Il nuovo Codice della crisi sancisce l’obbligo di strutturare il proprio apparato organizzativo, in base alla natura, dimensione e attività proprie dell’Azienda di qualunque forma e dimensione.
Obbliga l’Imprenditore a costituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
Prevede che l’imprenditore rilevi in tempo utile la probabile crisi di impresa e la perdita della continuità aziendale, attivandosi immediatamente per l’adozione degli strumenti necessari per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Vi è quindi una piena responsabilizzazione dell’organo di gestione e di controllo.
L’assetto organizzativo adeguato e l’organo di controllo
A tutti gli Amministratori è fatto obbligo di adottare “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”.
Gli Amministratori tutti, a prescindere dalle deleghe, saranno considerati responsabili in caso di mancata costituzione di un assetto organizzativo adeguato, così come l’organismo di controllo interno sarà ritenuto responsabile in solido per non aver vigilato sull’operato degli amministratori, segnalando la mancata adozione o l’inadeguatezza dell’assetto organizzativo assunto.
A chi va la segnalazione e chi segnala?
Tra le novità introdotte con il D. lgs. 14/2019 figurano gli OCRI, organismi che saranno istituiti presso le Camere di commercio ed a cui viene affidato il compito di gestire i procedimenti di allerta e assistere gli imprenditori nei procedimenti di composizione assistita della crisi.
In caso di insorgenza dello stato di crisi, in mancanza di adeguate soluzioni, va fatta segnalazione all’OCRI che provvederà, se il caso, ad inviare dei Professionisti accreditati a comporre la crisi laddove possibile o a gestire l’eventuale insolvenza.
La segnalazione può essere interna, degli Amministratori ovvero dell’Organismo di controllo interno, o esterna da parte della Pubblica Amministrazione la quale in caso di mancata segnalazione perde il diritto alla riscossione.
Cosa succede se inadempienti?
La mancata e tempestiva attivazione degli strumenti previsti per il superamento della crisi o la mancata segnalazione dell’insorgenza dello stato di crisi comporta delle serie conseguenze.
Con la vecchia normativa gli amministratori erano tenuti a terminare la prosecuzione dell’attività a fronte di uno stato di dissesto insanabile.
L’operato degli amministratori non era però censurabile per la mancata adozione di strumenti per il superamento della crisi ma per aver proseguito l’attività in stato di dissesto.
L’eventuale organo di controllo era ritenuto responsabile per aver consentito la prosecuzione dell’attività nonostante l’esistenza di motivi che ne avrebbero causato lo scioglimento
Oggi gli amministratori sono tenuti ad attivarsi per superare la crisi anche se prospettica e per recuperare la continuità aziendale, il che implica una responsabilità per mancata o tardiva attivazione.
Cosa comporta?
Il Nuovo Codice della Crisi ha modificato l’art. 2486 c.c. stabilendo per legge i criteri specifici per la determinazione del danno risarcibile in solido dagli amministratori che, in caso di scioglimento della società, non abbiano adempiuto agli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
In base al nuovo terzo comma dell’art. 2486 c.c., il danno si presume uguale a:
– la differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o alla data di apertura della procedura concorsuale, ove aperta, e il patrimonio netto alla data in cui si è verificato lo scioglimento della società, detratti i costi sostenuti o da sostenere fino al compimento della liquidazione.
– la differenza tra l’attivo e il passivo accertati nella procedura nel caso in cui (i) è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili oppure (ii) i netti patrimoniali non possono essere determinati per qualsiasi ragione.
Sempre che non venga provato un ammontare differente del danno risarcibile.
Cosa fare?
Attivarsi da subito ad istituire l’organo di controllo interno dotandolo di tutti gli strumenti per verificare periodicamente i parametri, obbligatori per legge e non, che possano rilevare una probabile insorgenza prospettica di crisi d’impresa e monitorare le voci di bilancio affinché a fine esercizio non si corra il rischio di non essere in linea con i parametri del DSCR.
Febbraio 2021 sembra lontano, si tenga conto che voci artefatte di bilancio, stratificate da anni di “correzioni” possono significare diversi esercizi di correzione o una significativa ricapitalizzazione.
Il Nuovo Codice della Crisi di fatto richiede bilanci puliti e veritieri, viceversa in caso di crisi gli amministratori e l’organo di controllo verranno ritenuti responsabili per aver “occultato” lo stato di crisi.
Ciò richiede un costante monitoraggio del rating bancario per scongiurare parziali o mancati rinnovi degli affidamenti, che getterebbero immediatamente l’impresa in una crisi o in stato di insolvenza.